ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
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E’ costituita l’Associazione Nazionale dei Comitati di Base delle categorie del lavoro privato denominata “COBAS del lavoro privato”. A tale denominazione può essere aggiunta la dicitura: “ Federazione Industria, Servizi e Trasporti”. In ogni caso, accanto alla denominazione dell’Associazione è apposta la formulazione :”aderente alla Confederazione dei Comitati di Base”, oppure: “Confederazione COBAS”;
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i cobas aziendali potranno utilizzare, unitamente alla denominazione ”COBAS del lavoro privato”, la denominazione “Cobas” con il nome dell’azienda, del sito produttivo, del gruppo, del comparto;
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l’associazione ”COBAS del lavoro privato” è aderente all’associazione “Cobas Confederazione dei Comitati di Base” (Confederazione Cobas);
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l’associazione ha sede legale a Roma, in via Prenestina 163.
ART. 2
FINALITÀ E PRINCIPI
L’associazione intende organizzare in un’unica federazione tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore privato, a partire dalle singole unità produttive, per contrastare efficacemente gli incessanti processi di ristrutturazione che, attraverso la terziarizzazione – le esternalizzazioni – le cessioni di ramo d’azienda – la cessione di contratti, hanno determinato l’applicazione nello stesso sito produttivo, azienda, gruppo, di differenti norme contrattuali, allo scopo di limitare, spezzare e cancellare la forza contrattuale della classe lavoratrice. Un processo di polverizzazione delle realtà produttive che scompone i contorni delle categorie lavorative rendendo obsolete ed inefficaci le classiche federazioni di comparto contrattuale.
I principi irrinunciabili dell’Associazione sono:
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La difesa e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori, dei settori popolari e degli strati sociali più deboli ed emarginati;
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l’egualitarismo e la solidarietà tra i lavoratori e nei settori popolari contro ogni forma razzismo e di discriminazione etnica, sessuale e religiosa; la difesa e l’ampliamento delle libertà individuali e collettive di opinione e di organizzazione; il superamento delle logiche di sfruttamento dell’uomo sull’uomo, contro il dominio del profitto e della mercificazione generalizzata della società;
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l’indipendenza da istituzioni, dai partiti, dalle organizzazioni padronali e governative;
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il rifiuto del sindacalismo di mestiere, concertativo, filo-governativo e di ogni forma di privilegio e di clientelismo tipica del sindacalismo di professione. Tutte le cariche sono elettive e rispondono al principio delle revocabilità in qualsiasi momento e del volontariato senza retribuzione. L’associazione individua nella democrazia diretta, nel rifiuto della delega, nella costruzione della partecipazione collettiva, nell’autorganizzazione, una generale proposta di trasformazione dell’assetto sociale che si contrappone alle gerarchie e alla competitività sulle quali si fonda l’attuale società.
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, intende difendere e tutelare gli interessi generali dei lavoratori/trici, dei pensionati/e, delle donne, dei giovani in cerca di occupazione, degli immigrati/e, degli strati più deboli della popolazione promuovendo e coordinando le iniziative necessarie a tali fini su tutto il territorio nazionale, nonché i necessari collegamenti internazionali.
Tale attività si svolge nella convinzione che tale difesa/tutela può essere pienamente realizzata solo in una società che non abbia più come principio-guida la ricerca dei profitto economico individuale, di ceto e di classe da parte dei settori dominanti, a scapito dei ceti e delle classi più deboli: cioè, in una società che escluda il dominio della merce, la mercificazione degli individui, della natura, delle idee e del sapere, dell’istruzione, della salute, della cultura e dello sport.
A tal fine l’Associazione promuove e appoggia ogni iniziativa ed ogni lotta a partire dall’autorganizzazione dei bisogni materiali, culturali ed ideali dei lavoratori/trici, dei settori popolari e degli strati più deboli della società; si propone di superare l’organizzazione della società e del potere basata sulla centralità del profitto economico, del mercato, del denaro, della competizione sfrenata, sullo sfruttamento esercitato da ceti e classi proprietarie su quelli senza potere né proprietà economiche significative.
L’Associazione svolge ad un tempo attività sindacale, politica, sociale e culturale, rappresentando le lavoratrici e lavoratori in essa organizzati nella contrattazione a livello locale, nazionale e, all’occorrenza, internazionale.
ART. 3
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE-ESCLUSIONE-RECESSO
Possono aderire all’associazione tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore privato, con contratto a tempo indeterminato, a termine, interinale, atipico che con l’adesione accettano principi e finalità del presente statuto e le norme decise nel Regolamento.
Fanno parte della associazione “COBAS del Lavoro Privato” tutti i lavoratori e lavoratrici già iscritti alle associazioni nazionali Cobas Energia, Cobas Metalmeccanici, Cobas Servizi, Cobas Telecomunicazioni, nonché i Cobas delle aziende alimentariste, grafiche, chimiche e petrolchimiche, del commercio e del trasporto già aderenti alla Confederazione Cobas;
L’adesione implica il versamento delle quote associative nelle modalità stabilite dal Regolamento.
L’esclusione dell’associato è di competenza dei COBAS aziendali o dei COBAS Provinciali nei rispettivi casi.
Viene considerato sospeso l’associato che non paga le quote associative.
In caso di violazioni delle norme statutarie e del Regolamento da parte degli organi territoriali e nazionali, l’Assemblea provinciale o nazionale delibera secondo i casi, nelle modalità stabilite dal Regolamento, la revoca, la sospensione o l’esclusione dell’organo stesso.
In caso di esclusione deliberata dagli organi aziendali e provinciali può essere fatto ricorso all’Assemblea Nazionale con le modalità stabilite dal Regolamento.
Ciascun socio può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione dandone comunicazione scritta al COBAS aziendale o a quello provinciale.
ART. 4
ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
a) I Comitati di Base costituiti per iniziativa diretta dei lavoratori in ogni unità produttiva. L’Assemblea del comitato di base è costituita dagli iscritti del rispettivo luogo di lavoro.
b) l’assemblea provinciale dei delegati delibera sui temi di interesse generale e territoriale, elegge i delegati alle assemblee nazionali, l’esecutivo provinciale, il rappresentante legale provinciale, il tesoriere provinciale secondo le modalità previste dal Regolamento.
c) l’assemblea nazionale dei delegati delibera sui temi di interesse generale, nazionale e internazionale, elegge l’esecutivo nazionale, il rappresentante legale nazionale, il tesoriere nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento.
d) L’esecutivo provinciale. L’esecutivo provinciale viene eletto dalla assemblea provinciale ed attua le decisioni prese dalla assemblea stessa secondo quanto previsto dal Regolamento. Il numero dei componenti è stabilito dal Regolamento.
e) L’esecutivo regionale. L’esecutivo regionale viene di volta delegato dall’esecutivo provinciale a trattare in materia regionale, secondo le modalità dal Regolamento.
f) L’esecutivo nazionale. L’esecutivo nazionale viene eletto dall’assemblea nazionale ed attua le decisioni prese dalla assemblea stessa, secondo quanto previsto dal Regolamento. Il numero dei componenti è stabilito dal Regolamento.
g) I tesorieri provinciali e nazionale
h) I rappresentanti legali provinciali e regionali (territoriali)
i) Il rappresentante legale nazionale
Vengono altresì eletti un tesoriere nazionale vicario e un rappresentante legale vicario che svolgono funzioni di supplenza in caso di impedimento o dimissioni delle figure titolari. In caso di dimissioni, svolgono funzioni supplenti fino alle determinazioni dell’Assemblea Nazionale.
ART. 5
REGOLAMENTO
Il regolamento dell’associazione non necessita di atto notarile. Esso viene deciso e modificato in assemblea nazionale con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
ART. 6
PATRIMONIO (fondo comune)
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote sociali; dal contributo delle strutture affiliate, dalle sottoscrizioni, dalle donazioni, dalle oblazioni, dai lasciti, con esclusione di quelli governativi e padronali, dai proventi di gestione permanenti e occasionali. Le quote e le modalità contributive sono disciplinate dal Regolamento. In nessun caso, anche in modo indiretto, possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 7
QUOTE ASSOCIATIVE
L’adesione all’Associazione, al fine di garantirne l’autonomia finanziaria, comporta il pagamento di una quota associativa, la cui entità e le cui modalità sono definite dal Regolamento. L’entità della quota associativa e la percentuale da versarsi alla struttura nazionale viene stabilita dall’Assemblea nazionale dell’Associazione. La percentuale delle quote associative da versare per il finanziamento della Confederazione viene deliberata dall’Assemblea Nazionale dell’Associazione in conformità con quanto deciso nell’Assemblea Nazionale Confederale.
ART. 8
AFFILIAZIONI, PATTI FEDERATIVI E FUSIONI
L’affiliazione di altre organizzazioni all’Associazione è approvata dall’assemblea nazionale con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento. Le organizzazioni affiliate concorrono, nelle modalità ed entità stabilite dal Regolamento, al finanziamento dell’Associazione. Concorrono altresì alla vita sociale dell’Associazione nelle modalità stabilite dal Regolamento.
L’Associazione “COBAS DEL LAVORO PRIVATO” può promuovere e sostenere a livello locale, nazionale e internazionale, patti con associazioni di base, al fine di costruire la più larga unità progettuale per sostenere con più efficacia i diritti e le aspirazioni dei lavoratori/trici e degli strati più deboli della popolazione.
L’associazione “COBAS DEL LAVORO PRIVATO” può dar vita a Patti federativi e/o fusioni con altre Associazioni, previa consultazione nell’ambito della associazione “Cobas Confederazione dei comitati di base”, nel rispetto degli scopi e finalità dello statuto e con le modalità disciplinate nel Regolamento.
ART. 9
RAPPRESENTANZA LEGALE E TESORERIA
L’Assemblea nazionale elegge un rappresentate legale cui compete la rappresentanza, anche processuale dell’associazione delle sedi giuridiche richieste, secondo un mandato vincolante dell’Assemblea nazionale.
Gli esecutivi regionali e provinciali eleggono i rappresentanti territoriali a cui spetta la rappresentanza dell’associazione nelle sedi giuridiche e istituzionali.
L’Esecutivo nazionale elegge un tesoriere al quale compete l’amministrazione dei fondi su mandato vincolante dell’esecutivo nazionale, nonché la tenuta delle scritture contabili, l’apertura e la gestione di conti correnti postali e/o bancari intestati all’associazione.
L’Esecutivo provinciale elegge un tesoriere al quale compete l’amministrazione dei fondi su mandato vincolante del coordinamento provinciale, nonché la tenuta delle scritture contabili, l’apertura e la gestione di conti correnti postali e/o bancari intestati all’Associazione.
ART. 10
INCOMPATIBILITA’, REVOCABILITA’ E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI
Le cariche ricoperte nell’Associazione devono rispondere al principio della rotazione secondo le modalità previste dal regolamento. Non sono consentiti distacchi dal lavoro a tempo indeterminato. Per lo svolgimento di specifiche attività sono consentiti distacchi per periodi limitati di tempo e/o l’uso del part-time nei limiti e nelle modalità stabilite dal regolamento. Le cariche ricoperte nell’Associazione sono di norma incompatibili con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Gli eletti alle consultazioni elettorali amministrative e politiche, a partire da quelle circoscrizionali (municipi), non possono di norma ricoprire cariche statutarie in seno all’Associazione. Per gli eletti nei consigli di comuni di ridotte dimensioni può esercitarsi la deroga, sentita l’Assemblea Nazionale. Per ogni altro caso non previsto dallo Statuto e/o dal Regolamento si esprime l’Assemblea Nazionale. Ogni carica è revocabile in qualsiasi momento dall’organo che la ha espressa, con le stesse modalità di elezione/designazione.
ART. 11
MODIFICHE STATUTARIE
Ogni modifica del presente Statuto, ad eccezione dei principi che sono solo integrabili, deve avvenire nell’Assemblea nazionale con la maggioranza di almeno i due terzi dei votanti.
ART. 12
SCIOGLIMENTO
L’Associazione può essere sciolta per deliberazione a maggioranza qualificata di 4/5 dall’assemblea nazionale appositamente convocata in riunione straordinaria dallo Esecutivo Nazionale dopo consultazione referendaria tra gli aderenti.
In caso di scioglimento l’Assemblea Nazionale nomina da uno a tre liquidatori stabilendo le modalità relative alla devoluzione degli eventuali beni ad associazioni con finalità omologhe, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ed alla chiusura dell’attività dell’Associazione.
ART. 13
NORME FINALI
Le strutture ai vari livelli potranno costituire coordinamenti e commissioni al fine di perseguire al meglio gli scopi e le finalità dell’Associazione secondo le modalità del regolamento. Nell’arco temporale che intercorre tra l’atto costitutivo e la convocazione dell’Assemblea Nazionale, l’Esecutivo Nazionale provvisorio può deliberare su questioni di urgenza, fatta salva la ratifica dell’Assemblea Nazionale. Il Regolamento disciplina i casi in cui, per motivi di urgenza l’Esecutivo Nazionale assume i poteri deliberanti, fatta salva, comunque, la ratifica delle determinazioni da parte dell’Assemblea Nazionale.
Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto sono valide le vigenti norme di Legge in materia.