IL TRIBUNALE DI ROMA – Prima Sezione Lavoro ha condannato TIM per demansionamento di un collega che era stato trasferito nel settore ISOLA 2 – PRESA APPUNTAMENTO.
L’Azienda viene condannata a restituire al lavoratore una mansione idonea al suo inquadramento (5 LIVELLO), pagare un risarcimento di alcune migliaia di euro e una cospicua somma per le spese legali.
IL GIUDICE HA CONFERMATO QUANTO I COBAS HANNO SOSTENUTO PER ANNI.
Il settore venne creato per svolgere attività che una volta erano esternalizzate. Attività che consistevano nella presa degli appuntamenti per interventi “tecnici di scarto” presso la casa del cliente, con modalità di lavoro 5/5 a casa.
Nelle trattative sindacali – dove il sindacato confederale dimostro una totale approssimazione firmando addirittura un accordo sugli orari di lavoro e legittimando l’operazione Aziendale – l’azienda sostenne che il passaggio a questo settore era qualcosa di assolutamente volontario.
Le cose non andarono così. Denunciammo in più riprese i ricatti verso il personale coinvolto, l’inconsistenza e la disorganizzazione del settore. Molti dei lavoratori e lavoratrici coinvolti erano tutt’altro che volontari e in molti casi l’Azienda diede spiegazioni piuttosto confuse sulle modalità di scelta…arrampicandosi sugli specchi, mostrando poco rispetto non solo alle professionalità acquisite dalle persone inizialmente coinvolte ma anche rispetto alle problematicità legate alla vita privata.
Ci aspettiamo adesso che l’Azienda TIM liquidi la parte economica e che FIBERCOP reintegri immediatamente il collega alle mansioni equivalenti al suo inquadramento senza perdite di tempo che significherebbe anche una ulteriore spesa in caso di sconfitta in APPELLO e CASSAZIONE.
Un ringraziamento ai nostri studi legali che ci stanno accompagnando in questa lunga partita per ristabilire anche in sede giudiziaria i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici DIRITTI CHE SI TRADUCONO ANCHE IN RECUPERO DI PARTE DEL SALARIO.
VALE LA PENA RIPORTARE UN PASSAGGIO DELLA SENTENZA:
“… l’inadempimento datoriale può determinare un danno alla professionalità del lavoratore di contenuto patrimoniale, che può consistere sia nell’impoverimento della capacità professionale e nella mancata acquisizione di ulteriori conoscenze, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori opportunità professionali.
Il demansionamento è, inoltre, potenzialmente idoneo a ledere beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute.
Risulta infatti coinvolta la dignità personale del lavoratore ed i pregiudizi alla professionalità possono risolversi nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall’impresa.”
Roma 25/10/2024
COBAS FIBERCOP