Rispettivamente il 10 e il 14 aprile scorsi, COBAS del Lavoro Privato ha inviato due distinte diffide alle società Comdata e Covisian, nella quale si stigmatizzava «ogni comportamento atto ad abusare delle misure governative messe in campo al fine di utilizzarle quale ulteriore strumento di riduzione del costo della forza lavoro, tanto più quando tale abuso, oltre a fare incetta di risorse finanziare messe a disposizione dello Stato per le imprese effettivamente in difficoltà, grava pesantemente sui bilanci economici dei propri dipendenti». Inoltre si diffidavano le due aziende a non utilizzare il ricorso all’assegno ordinario nei casi di intervento di eventi di malattia, secondo quanto disposto nella circolare Inps n. 130 del 15.9.2017 e a riconoscere l’indennità giornaliera di malattia ordinaria in tutti i casi tutelati all’art. 26, comma 1 e 2 del D.L. n.18/2020. Infine si chiedeva all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro di verificare, ciascuno per quanto di propria competenza, la verifica del rispetto da parte delle società Comdata S.p.a. e Covisian S.p.a. delle norme sopracitate e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
Ebbene, il 21 aprile l’Inps ha risposto:
«La circolare Inps n. 47/2020 fa solo un mero richiamo all’enunciato normativo dell’art.3, comma 7, del D.gs n. 148/2015, ai sensi del quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”, non evidenziando le varie fattispecie possibili. Pertanto, relativamente all’indennità di malattia, rimane confermato quanto illustrato al punto 2.4.1 della circolare Inps n. 130/2017, che per comodità di consultazione si riporta:
«2.4.1 Indennità di malattia
In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l’ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall’ipotesi in cui la malattia sia precedente l’inizio della sospensione (cfr. circ. n. 82/2009). Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa. Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si possono verificare due casi:
«1) se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;
«2) se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
«In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973)».
Pertanto l’Inps conferma quanto come Cobas del Lavoro Privato avevamo già scritto: in caso di semplice riduzione dell’orario di lavoro, il lavoratore deve continuare a beneficiare dell’indennità di malattia.
Avevamo in più occasioni messo in guardia le aziende Comdata e Covisian dal non perseguire questa misura scellerata, sia da un punto di vista etico che normativo, ma le due aziende hanno preferito tirare diritto. Ora il loro operato viene palesemente sconfessato.
Anche laddove l’Inps, nella stessa risposta, precisa che, per quanto riguarda la tematica della rotazione «allo stato, la normativa è silente sull’argomento, ed esso è lasciato all’autonomia delle parti», ricordiamo che l’applicazione della rotazione – dove possibile – negli ammortizzatori sociali va operata senza discriminazione alcuna verso i lavoratori, secondo quanto già previsto dall’art. 3 della Costituzione, dall’art. 16 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).
Alla luce della precisazione dell’INPS ci ritroviamo nuovamente a diffidare le società Comdata e Covisian affichè ritornino sulla loro decisione, evidentemente illegittima, e a convertire immediatamente le giornate di FIS in giornate di malattia per tutti i lavoratori e le lavoratrici coinvolte, così come prescrive la circolare INPS n. 130/2017.
Infine, invitiamo tutti i colleghi e le colleghe ai quali è stata trasformata l’indennità di malattia in FIS a contattarci tempestivamente, in modo da monitorare la situazione e concordare eventuali azioni successive.
21/04/2020
COBAS COMDATA – COBAS COVISIAN