Già da alcune settimane si stanno svolgendo nelle varie aziende le assemblee dei lavoratori, per l’approvazione, mediante votazione, della piattaforma per il rinnovo del CCNL delle Telecomunicazioni stilata da CGIL-CISL-UIL, una piattaforma generica che non entra nello specifico dei molti aspetti negativi del CCNL.
Tralasciando di commentare l’analisi tutta aziendalista della premessa, al di là delle retorica sulla democraticità delle relazioni industriali ed evitando qualsiasi giudizio sulla sezione riguardante la formazione, caratterizzata da un evidente “conflitto di interessi”, arriviamo alla prima delle due parti rivendicative, che più interessa al lavoratore, quella relativa agli aumenti economici: con uno slancio di “chiarezza” la questione si risolve con una laconica e enigmatica frase: “il costo complessivo del rinnovo contrattuale dovrà attestarsi, per il triennio 2015 – 2017 al 7%”.
La seconda, “Diritti, Tutele, Normative”, risulta del tutto debole, soprattutto perché le richieste contenute, una volta approvata la piattaforma nelle assemblee dei lavoratori, saranno l’altezza massima della ”asticella rivendicativa” dei Confederali, che di solito viene poi abbondantemente abbassata durante la trattativa.
In generale si scrive con maggiore precisione di alcune questioni marginali (per i lavoratori), come “l’estensione erga omnes della sanità integrativa”, l’istituzione di enti bilaterali e commissioni paritetiche, ecc. e si toccano genericamente gli altri punti, oltretutto per la maggior parte totalmente ininfluenti sulle condizioni di vita dei lavoratori (ferie solidali, permessi a recupero per il volontariato, ecc.). Si evita con attenzione di affrontare le vere problematiche che affliggono i lavoratori del comparto: le continue variazioni della turnazione, l’abuso del part-time “obbligato” senza prospettive di incremento orario, la mancanza di visibilità a lungo termine della turnazione per i lavoratori dei call center in outsourcing, il diverso trattamento economico e normativo per i lavoratori dei Customer Care (ROL e lavoro supplementare), ecc…
Pensiamo che proporre al voto dei lavoratori una piattaforma così generica abbia come unico obiettivo quello di ottenere una mera legittimazione formale ed avere così “mano libera” nel corso della trattativa per qualsiasi concessione.
Il rischio è che le cosiddette clausole sociali, spacciate come panacea di tutti i mali dei lavoratori dei call center, ma di fatto inapplicabili e aggirabili dalle aziende in molti modi, vengano utilizzate come principale “merce di scambio” per poter cedere altri diritti e altro salario: in pratica inserire nel CCNL tutti quegli aspetti peggiorativi introdotti dagli accordi aziendali sottoscritti da CGIL-CISL-UIL-UGL nelle varie imprese del settore (vedi Teleperformance, Visiat, E-care, ecc.).
Di seguito riportiamo alcune proposte che, a nostro avviso, debbono essere al centro del confronto con le controparti datoriali, se seriamente si intende migliorare sensibilmente le nostre condizioni di lavoro:
Variazioni unilaterali dell’orario di lavoro, art.26 c.2
Si DEVE limitare il potere unilaterale di variazione unilaterale della turnazione in capo alle aziende attraverso la modifica dell’art. 26 c.2 sostituendo la parte che recita “… 2. Previo esame con la RSU…” in “2. Previo accordo con la RSU, …”
Rigidità e visibilità oraria per i part-time, art. 18 c.5
Si DEVE risolvere il problema della mancata visibilità dei turni di lavoro, limitata in molte aziende del settore dei call center a 2, 3 settimane, eliminando anche il problema dello spostamento aziendale dei giorni di riposo (L) sulle festività: modifica del c. 5 art. 18. Si aggiunge ” al lavoratore part
time, ai sensi del dlgs 61/2000 art 2, verrà assegnata una matrice oraria, coerente con il contratto individuale, che indicherà la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale del turno previsto nel giorno, nella settimana, nel mese e nell’anno con una articolazione che permetta al lavoratore lo svolgimento di altra attività, sia lavorativa, sia personale.”
Orario spezzato per i part-time, art.26 c.4
SI DEVE eliminare un inaccettabile strumento di flessibilità estrema applicato nei call center: i lavoratori part-time sono obbligati a svolgere un orario spezzato con una interruzione dell’attività lavorativa di alcune ore: modifica dell’art.26 c.4; al termine del comma si aggiunge. “Sono esclusi dall’applicazione degli orari spezzati i lavoratori con contratto part-time”
Lavoro supplementare per i lavoratori dei Customer Care, art.18 c.9
SI DEVE eliminare uno dei punti discriminatori nei confronti dei lavoratori dei Customer Care, quello che esclude per quest’ultimi il pagamento delle maggiorazioni per lo svolgimento del lavoro supplementare: cancellazione totale dell’art.18 c. 9
Aumento delle maggiorazioni per il lavoro supplementare, art.18 c.7
SI DEVE introdurre un miglioramento economico ed un incentivo al consolidamento orario per i lavoratori part-time: modifica del c.7 art 18. Aumento della maggiorazione prevista dal 20 al 30%, sostituendo il relativo periodo con il seguente: “Le ore di lavoro supplementare come sopra definite saranno compensate con un quota oraria della retribuzione maggiorata del 30%”
ROL obbligate per i call center, art.26 c.14
SI DEVE eliminare un altro punto discriminante per i lavoratori dei Customer Care per quanto riguarda il potere dell’azienda di imporre la fruizione delle ROL: cancellazione del c. 14 art. 26
Consolidamento orario per i lavoratori part-time, art18 c.9 bis
SI DEVE di migliorare le condizioni economiche dei lavoratori che subiscono il part-time “obbligato”, attraverso la previsione di un meccanismo chiaro ed esigibile di aumento dell’orario di lavoro: sostituzione del testo dellart.18 c.9. bis con il seguente : “Entro il mese di maggio di ogni anno le aziende dovranno comunicare alle RSU le ore di lavoro supplementare e straordinarie effettuate (suddiviso per mansioni), facendo riferimento al periodo dei dodici mesi precedenti, ed effettuare, su richiesta del lavoratore, l’adeguamento dell’orario contrattuale del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale distribuendo il 50% del totale delle ore di supplementare e straordinario svolte durante l’anno, per l’aumento dell’orario contrattuale dei lavoratori Part Time, con priorità verso i lavoratori con PT a minore orario contrattuale e relativamente ad una graduatoria stilata in base all’anzianità aziendale.
Nuove assunzioni e consolidamento orario per i lavoratori part-time, art. 18 CCNL
SI DEVE inserire un ulteriore limite all’abuso del lavoro part-time da parte delle aziende del settore con l’aggiunta del seguente comma: “In caso di un piano aziendale relativo a nuove assunzioni, il montante ore previsto dovrà essere preliminarmente OFFERTO, con finalità di incremento orario, al personale a tempo parziale in attività presso unità produttive situate nello stesso comprensorio e adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti, rispetto alle quali è prevista l’assunzione, con priorità verso i lavoratori con PT a minore orario contrattuale e relativamente ad una graduatoria stilata in base all’anzianità aziendale.”
Aumenti retributivi: aumento di 190 euro lorde per tutti i lavoratori indipendentemente dal livello d’inquadramento, non assorbibile a qualsivoglia titolo da parte delle diverse aziende che applicano superminimi individuali erogati.
COBAS Telecomunicazioni