Una importante sentenza di PRIMO GRADO, del 21/11/19 scorso ha sancito che l’AZIENDA NON PUO’ DISDETTARE UNILATERALMENTE IL CONTRATTO AZIENDALE MODIFICANDO LA RETRIBUZIONE.
STIAMO PARLANDO (IN QUESTO CASO) DELLA MAGGIORAZIONE DEL 7% per le attività svolte dalle ore 20,00 alle ore 22,00 previste dal SECONDO LIVELLO del 2008 e che l’Azienda ha eliminato con l’applicazione unilaterale del REGOLAMENTO AZIENDALE. La vertenza ha visto opposti lavoratori di ASA all’Azienda.
In particolare il Giudice che ha emesso la sentenza ha sostenuto quanto affermato dalla suprema corte (Cass. N 20339/06) secondo cui “…Il principio della irriducibilità della retribuzione,….si estende alle indennità compensative di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce retributiva può esser soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione, ma deve essere conservata in caso contrario…,….la indennità deve essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, ex art. 36 Cost., qualora il datore abbia disdettato l’accordo…”
INOLTRE
“…il fatto che una delle parti abbia receduto unilateralmente da un precedente accordo non può valere a legittimare il mancato adempimento delle obbligazioni che derivano appunto dall’accordo stesso…”
E ANCORA
”….Il datore di lavoro, perciò, non può recedere unilateralmente, senza un accordo preventivo, dall’obbligo a suo carico di corrisponderle. Cessare quelle erogazioni integra, quando non abbia una specifica giustificazione di carattere giuridico (e non semplicemente di natura economica) una forma di inadempimento contrattuale, che può essere, secondo i casi, totale o parziale“
QUEST’ULTIMO PUNTO HA UN SIGNIFICATO BEN PRECISO:
Nell’ambito della trattativa di SECONDO LIVELLO in CORSO, nessun delegato sindacale e/o Organizzazione sindacale dovrà trovarsi nella condizione di sottoscrivere un accordo che peggiori le condizioni economiche rispetto al SECONDO LIVELLO del 2008. STIAMO PARLANDO di alcune voci della RETRIBUZIONE, fra cui
MAGGIORAZIONE 7 % per I turni 20-22; INDENNITA’ di REPERIBILITA’ FESTIVA e DOMENICALE PAGATA 30%; 1/26 per i Turnisti; le maggiorazioni per lo straordinario (lavoro notturno festivo “per turni ordinari”; supplementare/straordinario diurno festivo; supplementare/straordinario notturno festivo lavoro festivo con riposo compensativo
INVITIAMO I LAVORATORI E LE LAVORATRICI A CONTATTARCI
Questa sentenza afferma un principio importante sulla IRRIDUCIBILITA’ DELLA RETRIBUZIONE ed è un tassello fondamentale per le prossime vertenze su REPERIBILITA’, ASSORBIMENTO ERS e ASSORBIMENTO SOVRAMMINIMO INDIVIDUALE, MANCATO RIENTRO.
NELLA STESSA CAUSA, E LO DICIAMO PER TRASPARENZA, ABBIAMO PERSO IL RICORSO PER LA TIMBRATURA IN POSTAZIONE NEL SETTORE ASA introdotta con il REGOLAMENTO. Una sconfitta per la quale stiamo depositando il ricorso in APPELLO. Il giudice in questo caso – non accogliendo nessuna delle osservazioni – ha “copiato” una sentenza da lei emessa anni prima adducendo motivazioni francamente non condivisibili.
Roma 25/11/19
COBAS TIM