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Sollecitati da molti lavoratori e lavoratrici che il 20 e 21 settembre prossimo presteranno servizio presso i seggi elettorali, ricordiamo la norma che regola il recupero dei giorni di servizio prestato.

Innanzitutto è bene chiarire che la giornata passata al seggio è a tutti gli effetti una giornata lavorativa per la quale si ha diritto al riposo compensativo nel caso in cui coincida con LL e FI.

QUINDI

PER TUTTO IL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI

Se le operazioni di seggio terminano entro le 24,00 del LUNEDI’ si rientrerà al lavoro Giovedi’ mattina

Se le operazioni termineranno dopo le 24,00 del Lunedì si rientrerà al lavoro venerdì mattina

PER TUTTO IL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO IL SABATO o LA DOMENICA

Vale il seguente ragionamento:

Le giornate al Seggio sostituiscono le normali giornate di servizio in TIM. Vengono recuperate nei giorni seguenti la fine della operazione di seggio solo le giornate coincidenti con la Domenica o quelle coincidenti con LL

Esempio: TURNO DI SABATO

Se le operazioni di voto terminano LUNEDI’ entro le ore 24,00 – si rientra al lavoro Mercoledì Mattina

Se le operazioni di voto terminano LUNEDI’ dopo le ore 24,00 – Si rientra al lavoro Giovedi’ mattina

Dopo anni di querelle anche giudiziaria, l’Azienda ha capitolato. Riteniamo quindi che non dovrebbero sussistere motivi per tornare sulla questione.

I dispositivi di legge che regolano l’uso dei permessi elettorali sono: 

Legge 29 gennaio 1992, n. 69 ; Legge 21 marzo 1990, n. 53 ; Art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
Art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 
1.  In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i Rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa[*].

[*] In base all’art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69, il comma 2 dell’art. 119 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali

Art. 11. LEGGE 21 marzo 1990, n. 53

  1. L’articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 e’ sostituito dal seguente:

  “Art. 119. – 1. In occasione di tutte le  consultazioni  elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle  regioni,  coloro  che adempiono funzioni presso  gli  uffici elettorali,  ivi  compresi  i rappresentanti  di  lista  o  di  gruppo  di  candidati  nonche’,  in occasione di  referendum,  i  rappresentanti  dei  partiti  o  gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad  assentarsi dal lavoro per tutto il  periodo  corrispondente  alla  durata  delle relative operazioni.

  1. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di  cui  al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti,  giorni  di  attivita’ lavorativa”.

La Legge 29 gennaio 1992, n. 69  –  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/13/092G0075/sg – Non modifica le norme

INVITIAMO I LAVORATORI E LE LAVORATRICI A SEGNALARCI EVENTUALI DIFFORMITA’

15/09/2020

COBAS TIM