Apprendiamo dai media (TG3 regionale e Gazzetta del Mezzogiorno), che il 18/10/2019 è stato siglato l’Ipotesi di accordo, presso la Presidenza della Regione Puglia, tra la NETWORK CONTACT s.r.l. e le OO.SS. SLC/CGIL, FISTEL/CISL e UILCOM/UIL.
Tale accordo è stato comunicato con molta enfasi per aver evitato il licenziamento di oltre 400 lavoratrici/lavoratori. Ricordiamo che in pieno periodo feriale, con lettera del 2/8/2019, la Network Contact apriva le procedure di mobilità dichiarando un esubero di 310 F.T.E.
Un dubbio ci assale.
Sono reali questi esuberi? Oppure è il solito ricatto per ottenere finanziamenti pubblici e tagliare sui diritti e salari delle lavoratrici e lavoratori?
La Regione Puglia finanzierà con 4 Milioni € la formazione dei lavoratori e lo sviluppo tecnologico della Network Contact.
I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, soddisfatti, siglano un accordo triennale, in vigore dal 1/11/2019, che sarà di lacrime è sangue per le lavoratrici e lavoratori. L’accordo prevede:
- Riduzione permessi maturati.
- Le festività, di cui all’art. 28 del CCNL TLC, del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno: Capodanno; Epifania , Lunedì di Pasqua, Assunzione di M.V. (15 agosto), Ognissanti (1°novembre), Immacolata Concezione 8 dicembre),Natale S. Stefano. Saranno retribuite senza maggiorazione. In deroga al CCNL TLC e alle Leggi vigenti.
- Congelamento scatti di anzianità
- Riduzione del 30% della Tredicesima mensilità.
- L’azienda, per esigenze tecnico-organizzative , potrà richiedere fino a 3 ore “ volontarie “ di lavoro supplementare e/o straordinario per ciascuna settimana dell’anno , con un minimo garantito di 2 ore. Le ore non utilizzate andranno accantonate e, l’azienda, potrà richiedere la prestazione al lavoratore in qualsiasi momento e periodo dell’anno nei limiti dei 12 mesi dalla firma dell’accordo. Per ogni ora utilizzata sarà riconosciuto un buono pasto cartaceo del valore di 2,5 € .
La prestazione lavorativa deve essere retribuita con salario effettivo in busta paga.
- Dal 1 /1/2020 e per tutta la durata dell’accordo, NON SARA’ RICONOSCIUTO l’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R ) pari a 260 € lordi ( importo annuo ) previsto dall’art. 56 del CCNL TLC.
- In deroga all’art. 23 del CCNL TLC si estende da 12 a 24 mesi il periodo temporaneo di inquadramento di addetto al Call Center.
Infine , nessuna garanzia per le lavoratrici/lavoratori che dovessero migrare presso altra Azienda nel caso di subentro di appalto.
I COBAS invitano le lavoratrici e i lavoratori di NETWORK CONTACT a RIGETTARE L’ACCORDO!
I COBAS INVITANO A VOTARE NO NELLE ASSEMBLEE!
Molfetta, 22/10/2019
COBAS Telecomunicazioni