Come sempre occorre chiarezza e non nascondere la testa sotto la sabbia. Pertanto, è utile rammentare che la disputa sulla fruizione delle EF è semplicemente un effetto “collaterale” del CCNL e della contrattazione di secondo livello.
Vediamo come:
ARTICOLO 26 – CCNL/RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
10. I lavoratori potranno fruire di detta riduzione con permessi individuali retribuiti per gruppi di ore non inferiori a 2; i permessi dovranno essere fruiti nel corso dell’anno di maturazione; l’azienda potrà stabilire, previo esame congiunto con la RSU, diverse modalità di utilizzazione delle ore di riduzione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. A livello aziendale potranno essere stipulati accordi che prevedano fruizioni collettive di detti permessi anche connesse a minori volumi produttivi.
11. La fruizione di detti permessi individuali retribuiti (come di quelli previsti per ex festività) avverrà previa richiesta da effettuarsi almeno venti giorni prima ….Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di venti giorni la fruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali (….).
12. I permessi eccezionalmente non fruiti entro l’anno di maturazione continuano a confluire, salvo diversi accordi aziendali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi, per consentirne la completa fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni indicate al precedente comma 11. In caso di esigenze connesse a situazioni di difficoltà aziendale di carattere economico e/o produttivo, l’Azienda, previo esame con le RSU nel corso del quale saranno illustrate nel dettaglio le ragioni che rendono necessario il ricorso a tale istituto, potrà disporre la fruizione di detti permessi residui (…).
L’integrativo Telecom del 2008, ancora in vigore, migliora di poco la situazione:
I permessi di cui al presente articolo, al pari di quelli sostitutivi delle Festività soppresse di cui al citato Art. 28 del vigente CCNL, dovranno essere di norma fruiti entro l’anno di maturazione per turni interi, semiturni, ovvero per gruppi di trenta minuti. Per quanto riguarda i criteri di maturazione e le ulteriori modalità di fruizione, qui non richiamate, si applicano le previsioni contenute nell’Art. 26, commi 9 e 11, del vigente CCNL.
L’AZIENDA quindi, forte di un CCNL fatto a misura dei propri diktat, ha deciso di ricorrere a tutti gli strumenti CONTRATTUALI per contenere il costo del lavoro. Di fatto scaricano sul personale le scellerate scelte della dirigenza passata e quelle della dirigenza futura che non hanno esitato ad assicurarsi LAUTI BONUS.
LA RESPONSABILITA’ seria, la hanno le OO.SS firmatarie del CCNL: ad ogni rinnovo presentano PIATTAFORME CONTRATTUALI che non prevedono miglioramenti nè salariali né normativi. L’articolo contrattuale
sulle EX-FESTIVITA’, con le paroline “PREVIO ESAME CONGIUNTO” che intervengono in diversi articoli del CCNL,
NON SONO MAI STATI MODIFICATI e NON LO SARANNO.
Non solo. Gli incisi “A livello aziendale potranno essere stipulati accordi che prevedano fruizioni collettive di detti permessi anche connesse a minori volumi produttivi” e “In caso di esigenze connesse a situazioni di difficoltà aziendale di carattere economico e/o produttivo, l’Azienda, previo esame con le RSU nel corso del quale saranno illustrate nel dettaglio le ragioni che rendono necessario il ricorso a tale istituto, potrà disporre la fruizione di detti permessi residui (…), si potrebbe anche aprire chiaramente la possibilità di differenziare la modalità di applicazione dell’art.26.
Il 6 Luglio inizierà la discussione sul rinnovo del CCNL, vedremo se avranno il coraggio di apporre modifiche radicali a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.
Altro punto da non sottovalutare: la discriminazione che si determinerebbe verso quei lavoratori e quelle lavoratrici che oltre a non godere dei benefici legati all’inquadramento (che permette un enorme accumulo di ore/permesso in eccedenza), appartengono a settori lavorativi dove l’operatività e le rotazioni in turno determinano un continuo ricorso ai permessi personali per gestire la propria vita privata e sociale. Questa discriminazione è ulteriormente amplificata e rischia di creare una rottura di unità tra i lavoratori e le lavoratrici.
In ultimo, non va sottovalutato il rischio di ulteriore riduzione ore/lavorative in settori già penalizzati dalle giornate di CDS, cui andranno sommate le ore di assenza “forzata” per “ottemperare” alle nuove disposizioni aziendali. Si tratta di un pericoloso campanello di allarme legato ad un progetto aziendale che non prevede investimenti e tutela dei posti di lavoro, della professionalità nonché della stessa erogazione del servizio di telecomunicazione.
COBAS Telecom